Un due tre... dentro!
La Quinta Sezione della Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 41645/2014, ha statuito che il beneficio della sospensione condizionale della pena di cui all'art. 164 comma 2 n. 1 c.p. non può essere concesso a colui il quale abbia già subito due precedenti condanne per delitto. I Giudici di Piazza Cavour, nonostante la somma delle pene detentive inflitte all'imputato fosse inferiori a due anni di reclusione, hanno ritenuto che il suddetto beneficio non fosse concedibile, in quanto è risultato evidente che il reo non aveva tratto alcun insegnamento positivo dal precedente atto di clemenza, concesso, in effetti, in occasione della seconda condanna. Gli "Ermellini" hanno stabilito, dunque, che la sospensione potrà essere concessa ulteriormente solo quando la condanna intermedia dovesse essere relativa ad una contravvenzione o dovesse prevedere come pena una multa.
n° 1149 - giovedì 6 novembre 2014
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