Impugnazioni: per la rinuncia dell'Avv. non occorre la procura
La Prima Sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza n. 48289 depositata il 20/11/2014, si è pronunciata in materia di impugnazioni affermando che il difensore di fiducia è legittimato a rinunciare validamente (ai sensi dell'art. 589 comma 2 c.p.p.) all'impugnazione da lui autonomamente proposta nell'interesse del condannato o dell'imputato, senza necessità di munirsi di un'apposita procura speciale rilasciata da parte dell'assistito.
n° 1167 - giovedì 27 novembre 2014
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