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Sky o Skype questo è il dilemma!

Il Tribunale dell'UE, con la sent. T-184/13, ha dichiarato che sussiste il rischio di confusione tra i marchi Sky e Skype a livello visivo, fonetico e concettuale. Nel 2004 la Skype aveva chiesto all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno di registrare il proprio segno a cui la società Sky si era opposta sulla base dell'art. 8(1)(b) del Reg. n. 207/2009, essendo stato il loro marchio registrato precedentemente. Il rischio di confusione si stabilisce sulla base di diversi elementi tra cui la somiglianza tra i due segni e tra i prodotti o servizi offerti. Nel caso di specie, sebbene il marchio Skype si riferisca a soli prodotti di comunicazione peer-to-peer, secondo i giudici non diminuisce il rischio di confusione per tutti i beni e i servizi offerti da Sky.

n° 1230 - giovedì 7 maggio 2015
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