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Ne bis in idem anche in ambito fiscale

Un accertamento può essere sostituito da un nuovo atto impositivo dell'Agenzia delle Entrate a seguito dell'esercizio del potere di autotutela? La Cassazione riconosce tale possibilità, con la sentenza n. 11421/2015, a condizione però che il nuovo avviso di accertamento si basi su nuovi elementi e non su semplici correzioni o modifiche marginali. In sostanza i giudici hanno sentenziato che il contribuente non può essere destinatario di due avvisi che abbiano come presupposto gli stessi elementi di fatto o di diritto.

n° 1257 - giovedì 11 giugno 2015
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tag Corte di Cassazione | Fisco | Agenzia delle Entrate | Avviso di rettifica e liquidazione | Contribuente



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