Competenza sulle liti sul mantenimento dei figli naturali
Competente a conoscere delle controversie concernenti l'entità del contributo che un genitore naturale deve corrispondere all'altro genitore per il mantenimento del figlio, che gli si sia stato affidato o comunque da esso tenuto, è il giudice ordinario e non il Tribunale per i minorenni. Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione (ordinanza n° 22001/2010), secondo cui vale ad escludere la competenza del Tribunale per i minorenni la circostanza che le controversie concernenti il contributo economico dovuto dal genitore al figlio naturale sono introdotte dal genitore esercente la potestà, non in rappresentanza del figlio minore, bensì in nome proprio. La controversia, in altre parole, si instaura tra due soggetti maggiorenni, i genitori naturali, ed ha come oggetto il contributo che l'uno deve versare all'altro in adempimento dell'obbligo di mantenimento del minore.
n° 126 - giovedì 11 novembre 2010
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