Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli
ARGeNtWEB
Modalità di navigazione
Percorso
Contenuto

Flash-Jus

Per la diffusione di materiale pedopornografico tramite "Emule" occorre provare il dolo

La Corte di Cassazione (sent. n. 30465 del 15 luglio 2015) ha stabilito che non configura il reato di diffusione di materiale pedopornografico, previsto e punito dall'art. 600 ter c.p., la condotta del soggetto che si sia procurato il materiale "dal contenuto osceno" e lo abbia lasciato nelle cartelle del proprio computer di emule/incoming, qualora manchi la prova del dolo di voler condividere le immagini con altre persone. La Cassazione, nel caso sottoposto alla sua attenzione, ha rilevato, infatti, che né l'ingente quantità di materiale scaricato né l'utilizzo di Emule come programma di file sharing, era di per sé sufficiente a dimostrare la volontà di condivisione dei file "perché avrebbe dovuto essere completato dandosi conto dei necessari accertamenti tesi a verificare se la condotta e la volontà dell'imputato fossero di semplice approvvigionamento o piuttosto quelle di diffondere o divulgare a terzi il materiale che in precedenza il soggetto con autonomo comportamento si era procurato o aveva creato".

n° 1276 - giovedì 16 luglio 2015
vai alla fonte La legge per tutti
tag Reato | Dolo | Diffusione materiale pedopornografico | Informatica giuridica | File sharing | Emule | Internet | Corte di Cassazione



Menù della sezione
Menù rapido
Menù principale
Conformità agli standard

XHTML 1.0CSS 2.1 | Conforme alle linee guida per l'accessibilità ai contenuti del Web - livello tripla A


© 2004/25 Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli  | Crediti