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Regole del Garante Privacy per lo scambio dati tra Pubbliche Amministrazioni

Il Garante per la protezione dei dati personali, nel provvedimento del 02/07/2015 (doc. web n. 4129029) ha previsto che, in attesa della definizione degli "standard di comunicazione e le regole tecniche" da parte dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), le Pubbliche Amministrazioni che intendano rendere fruibili diverse tipologie di dati, tramite accessi telematici alle proprie banche dati, ad altre pubbliche amministrazioni, debbano adottare rigorose misure tecniche ed amministrative prefissate dallo stesso Garante (ed indicate negli allegati al provvedimento).. Dovranno mettersi in regola, entro il 31/12/2015, le P.A. che non hanno fino ad ora adottato modalità di accesso conformi a quanto già previsto dal Garante nel parere reso all'Agid nel 2013. Inoltre, il Garante ha prescritto che le Amministrazioni dello Stato - compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le Regioni e le Province, anche quelle autonome, i Comuni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale e gli enti pubblici non economici - "devono comunicare allo stesso Garante, entro quarantotto ore dalla conoscenza del fatto, tutte le violazioni o gli incidenti informatici (i cosiddetti "data breach") che possono avere un impatto significativo sui dati personali contenuti nelle banche dati".

n° 1281 - giovedì 23 luglio 2015
vai alla fonte Garante per la protezione dei dati personali
tag Informatica giuridica | Diritto amministrativo | Pubblica amministrazione | Garante privacy | Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) | Banca dati | Misure di sicurezza | Tutela dei dati personali | Data breach



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