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Confisca anche per il comproprietario che non "alza il gomito"

La quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 40957, depositata il 12 ottobre 2015, ha statuito che la confisca dell'automobile con cui è stato commesso il reato di "guida in stato di ebbrezza", di cui all'art. 186, comma 2, lett. c) del Codice della Strada, deve essere disposta anche quando il veicolo è in comproprietà tra l'imputato ed un terzo estraneo. Il terzo, infatti, non essendo titolare di un diritto esclusivo sulla autovettura, non potrà escludere, con la sua comproprietà, la presunzione assoluta di pericolosità insita nella disponibilità e nell'uso del mezzo da parte del reo.

n° 1305 - giovedì 12 novembre 2015
vai alla fonte Associazione Nazionale Avvocati Italiani
tag Codice della strada | Diritto processuale penale | Confisca | Corte di Cassazione Penale



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