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In perdita si, ma non troppo... La Cassazione interviene in materia di avviamento

Uno dei punti più dibattuti in ambito tributario, a proposito dell'imposta di registro, è se un'azienda ceduta, che presenta perdite negli esercizi precedenti, possa o meno avere un valore di avviamento positivo. La giurisprudenza di merito ha spesso sottolineato che il Fisco, nella valutazione che viene fatta del valore dell'azienda, dovrebbe considerare l'incapacità della stessa a produrre reddito e quindi valutare negativamente l'avviamento commerciale. La Corte di Cassazione ha invece ribaltato questo orientamento consolidato e, con sentenza n. 22506/2015, ha chiarito che l'avviamento ha un valore autonomo, che deve essere sommato agli altri beni che compongono l'azienda. In sostanza, le perdite di esercizio, che possono essere generate da altri fattori patrimoniali e reddituali, non escludono a priori un avviamento positivo dell'azienda, che quindi non necessariamente risente dell'esito dell'attività di impresa.

n° 1308 - giovedì 26 novembre 2015
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tag Corte di Cassazione | Sentenza | Fisco | Diritto tributario | Avviamento commerciale | Impresa | Imprenditore | Agenzia delle Entrate | Azienda | Imposta di registro



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