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Le Sezioni Unite si pronunciano sul riconoscimento del titolo di avvocato conseguito in un Stato membro

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 5073/2016, hanno stabilito che l'avvocato che abbia acquisito la qualifica professionale in altro Stato membro dell'Unione Europea può ottenere la dispensa dalla prova attitudinale: a) se abbia esercitato la professione forense in Italia in modo effettivo (quindi non formale o fittizio) e regolare (nel rispetto, cioè, della legge forense e del codice deontologico); b) per un durata di almeno un triennio (scomputando eventuali periodi di sospensione) da conteggiare a partire dalla data di iscrizione nella sezione speciale dell'albo degli avvocati; c) con il titolo professionale di origine.

n° 1343 - giovedì 17 marzo 2016
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tag Corte di Cassazione | Sezioni Unite | Diritto del lavoro | Professioni | Avvocato | Abilitazione Professione



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