Mi scappa la pipì... e la Cassazione interviene
Tra le incombenze di mamma e papà, la meno gradita è sicuramente il cambio di pannolino al proprio bebè. Ma quando il piccolo è alla scuola materna, chi se ne deve occupare? I giudici della Corte di Cassazione, con sentenza n. 22786/2016, pur riconoscendo che il cambio di pannolino non è una mansione prevista dal CCNL dei collaboratori scolastici, hanno sentenziato che, nell'ipotesi in cui ad avere bisogno di un "aiutino" è un alunno disabile, i bidelli hanno l'obbligo di garantire l'igiene personale del minore. Inoltre, vista l'urgenza del "bisognino", e il richiamo ad intervenire fatto dal dirigente scolastico, i collaboratori erano ben consapevoli che il proprio comportamento omissivo era contrario ai propri doveri d'ufficio. Per tale motivo i giudici della Cassazione, confermando le sentenze di merito, e pur riconoscendo la prescrizione per il reato di lesioni ulcerose riportate dall'alunna, hanno condannato gli imputati a risarcire i genitori per l'avvenuta omissione.
n° 1392 - giovedì 9 giugno 2016
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