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Vietata la "bigamia" degli albi!

La Suprema Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con la sentenza n. 26996/2016, si è pronunciata in merito a un ricorso presentato da un avvocato romano a seguito della cancellazione dall'albo degli avvocati del professionista stesso, operata dal CNF. Constatato che il professionista risultava iscritto contemporaneamente anche all'albo dei geometri, il CNF ha sottolineato come, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera a), della legge n. 247 del 2012, la professione di avvocato sia incompatibile con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente (appunto quella di geometra) e, pertanto, la cancellazione dall'albo andava necessariamente eseguita. La SC ha ritenuto infondati i motivi addotti dal legale-geometra ritenendo valide, invece, tutte le osservazioni del CNF.

n° 1455 - giovedì 26 gennaio 2017
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tag Albo | Avvocato | Consiglio Nazionale Forense (CNF) | Corte di Cassazione | Sezioni Unite | Professione forense



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