Pacco, paccotto e contropacco...
La vendita sulle bancarelle di merce falsa configura il reato di "introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi" anche quando si tratta chiaramente di prodotti contraffatti tali da non poter indurre in errore l'acquirente. Nel caso di specie, un venditore ambulante era ricorso per Cassazione sostenendo la tesi della grossolana contraffazione. I giudici, con la sentenza n. 48109/2017, hanno chiarito che è irrilevante se la contraffazione è più o meno grossolana, in quanto la norma tutela l'affidamento dei consumatori nei marchi e segni distintivi. Nel caso di specie la stessa Corte ha però annullato la sentenza di secondo grado, visto che il giudice di merito non ha tenuto conto della particolare tenuità del fatto.
n° 1507 - giovedì 2 novembre 2017
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tag Cassazione penale | Reato | Contraffazione | Tenuità del fatto
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