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Sono utilizzabili in sede processuale le intercettazioni nelle quali un commercialista suggerisce al proprio cliente come evadere le imposte e realizzare una vera e propria frode fiscale. Lo ha precisato la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 14007/2018 respingendo il ricorso del contribuente accusato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Per gli Ermellini,il divieto di utilizzazione delle intercettazioni così come stabilito dall'art. 271, comma secondo, c.p.p. non sussiste quando le comunicazioni intercettate riguardano l'attività professionale del professionista. Nel caso di specie, invece, le intercettazioni eseguite, avevano a oggetto un'attività in sé illecita, che andava ben oltre il rispetto dei limiti dello svolgimento di un incarico professionale.
n° 1546 - giovedì 19 aprile 2018
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