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Notifica tra le ore 21 e le 24? Non si perfeziona il giorno successivo!

La Corte Costituzionale con sentenza n. 75/2019 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 16-septies d.l. n. 179/2012, nella parte in cui prevede che se la ricevuta di accettazione della notifica telematica è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24, la notificazione si perfeziona al notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento in cui è generata la ricevuta: nonostante l'art. 16-septies tuteli il diritto al riposo dalle ore 21 alle 24 del destinatario, ciò non deve valere per il notificante, altrimenti una simile limitazione temporale sarebbe solo un ostacolo al pieno utilizzo del tempo utile per approntare la propria difesa.

n° 1585 - giovedì 11 aprile 2019
vai alla fonte Diritto e Giustizia
tag Corte Costituzionale | Notifica | Illegittimità costituzionale



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