Detenzione domiciliare "umanitaria" anche per grave infermità psichica
Con sentenza n. 99 del 19 aprile 2019, la Corte Costituzionale ha accolto la questione di legittimità sollevata dalla Corte di cassazione, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 47-ter, co.1-ter, Ord. Penit., nella parte in cui non prevede che, nei casi di grave malattia psichica, il Tribunale di Sorveglianza possa concedere al condannato la detenzione domiciliare (c.d. "umanitaria" o "in deroga") anche superando i limiti di cui al co.1 dell'art. 47-ter e quindi per pene residue superiori a quattro anni di reclusione così come era già previsto per le gravi malattie fisiche.
n° 1603 - lunedì 20 maggio 2019
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