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Fecondazione medicalmente assistita e riconoscimento paternità dopo la morte del padre

La Corte di Cassazione (I sez. civile, sent. 13000/2019) ha affermato che in caso di nascita mediante tecniche di procreazione medicalmente assistita, l'art. 8 della legge n. 40 del 2004 sullo status del nato si applica anche all'ipotesi di fecondazione omologa post mortem avvenuta utilizzando il seme crioconservato del padre, deceduto prima della formazione dell'embrione, che in vita abbia prestato, congiuntamente alla moglie o alla convivente, il consenso, non successivamente revocato, all'accesso a tali tecniche ed autorizzato la moglie o la convivente al detto utilizzo dopo la propria morte.

n° 1605 - lunedì 27 maggio 2019
vai alla fonte Corte di Cassazione
tag Procreazione medicalmente assistita | Fecondazione omologa post mortem | Status giuridico del nato | Legge 40/2004



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