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Interessi non dovuti, l'inerzia del correntista salva le banche

Quali sono le modalità con cui gli istituti di credito debbono articolare l'eccezione di prescrizione nelle cause in cui sono convenute? E in particolare, quali sono gli oneri di allegazione gravanti sulle banche che, convenute in giudizio, vogliano opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente? Lo chiariscono le Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 15895/2019, hanno fissato il principio per il quale non è necessario l'indicazione, da parte della banca, del dies a quo del decorso della prescrizione. L'elemento qualificante dell'eccezione di prescrizione è l'allegazione dell'inerzia del titolare del diritto, che costituisce, appunto, il fatto principale.

n° 1623 - lunedì 24 giugno 2019
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tag Corte di Cassazione | Sezioni Unite | Banca | Interessi moratori



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