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Il primo maggio sacro per i lavoratori. Parola di Cassazione

Ha carattere pieno e generale il diritto soggettivo del lavoratore di astenersi dal lavoro in occasione delle festività infrasettimanali celebrative di ricorrenze civili. Per tale ragione è illegittimo il licenziamento intimato dal datore di lavoro ai danni del suo dipendente che si era rifiutato di svolgere la sua attività lavorativa nella giornata del 1° maggio. È quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 18887/2019 riconoscendo come necessario un accordo preventivo tra datore e lavoratore.

n° 1632 - lunedì 22 luglio 2019
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tag Corte di Cassazione | Licenziamento | Rapporto di lavoro | Datore di lavoro | Lavoratore | Lavoro | Giusta causa



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