Cassazione, stop alle mail diffamatorie!
Nel delitto di diffamazione, affinché si configuri l'elemento soggettivo del reato, non è necessario che sussista "l'animus iniurandi vel diffamandi" ma è sufficiente il dolo generico. È questo il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 2705/2020. Nel caso di specie, uno psichiatra aveva pubblicato su vari siti internet delle e-mail che gli erano state inviate dalla madre di un paziente che denunciava metodi, a suo dire al limite della tortura, operati sul figlio ricoverato nel reparto di psichiatria di un ospedale pubblico. Gli Ermellini hanno chiarito che, ai fini della configurabilità del reato, è sufficiente che l'agente consapevolmente faccia uso di parole ed espressioni socialmente interpretabili come offensive.
n° 1667 - giovedì 30 gennaio 2020
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