Per la Cassazione conta il reddito e non l'autocertificazione
La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 14723/2020, ha affermato un importante principio in tema di patrocinio a spese dello Stato. La falsità o l'incompletezza della dichiarazione sostitutiva di certificazione non comporta la revoca dell'ammissione al beneficio se i redditi comunque non superano il limite previsto dalla legge. La ratio dell'istituto del gratuito patrocinio è, infatti, la tutela del diritto inviolabile alla difesa per i meno abbienti. Pertanto, l'omessa comunicazione di variazione che non modifichi il dato sostanziale del reddito non fa venire meno l'ammissione al beneficio.
n° 1695 - giovedì 14 maggio 2020
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