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Libertà del "non credo" religioso

La Corte di Cassazione, Prima Sezione civile, con sentenza n. 7893/2020 stabilisce che deve essere garantito il principio della parità di trattamento tra chi professa un credo ateo e agnostico e chi professa una qualsiasi forma di religiosità. Secondo i giudici di legittimità non è possibile avvantaggiare l'uno piuttosto che l'altro, "sia per effetto di una condotta posta in essere direttamente dall'autorità o da privati, sia in conseguenza di un comportamento, in apparenza neutro, ma che abbia comunque una ricaduta negativa per i seguaci della religione discriminata".

n° 1698 - giovedì 21 maggio 2020
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tag Corte Costituzionale | Sentenza | Religione | Credo religioso | Ateo | Agnostico



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