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"Vincenzo m'è pàte a me!"

Qualora non sussista un oggettivo apprezzabile interesse del nascituro, la mancata comunicazione del concepimento di un figlio al padre naturale, da parte della madre, deve essere considerata come una condotta "non iure" che, se posta in essere con dolo o colpa, genera la responsabilità civile ex art. 2043 c.c. A stabilirlo è la Terza Sezione della Corte di Cassazione, che, con tale provvedimento, riconosce un pregiudizio, qualificabile come danno ingiusto, al diritto del padre naturale di affermare la propria identità genitoriale e quindi di ristabilire la verità inerente al rapporto di filiazione.

n° 1706 - giovedì 22 ottobre 2020
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tag Responsabilità | Danno | Cassazione | Filiazione | Paternità



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