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Le SSUU intervengono sul deposito del ricorso cautelare

Con sentenza n. 1626 del 14 gennaio 2021, le SS.UU. della Suprema Corte di Cassazione hanno stabilito che il ricorso per Cassazione avverso un provvedimento del Tribunale del Riesame o, in caso di giudizio immediato, del giudice che ha emesso la misura, può essere depositato solo presso l'Autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento e non nei luoghi di cui all'art. 582, co.2, c.p.p. Inoltre, qualora l'impugnazione presentata in un ufficio diverso sia dichiarata inammissibile per tardività, la responsabilità di tale inammissibilità ricadrà in capo al ricorrente in quanto la data che rileva ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo.

n° 1764 - giovedì 21 gennaio 2021
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tag Corte di Cassazione | Impugnazioni | Tribunale del Riesame | Sezioni Unite



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