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Autocertificazione falsa: non è reato!

Se si compila l'autocertificazione con informazioni false circa la motivazione per cui ci si trova fuori casa in contrasto con l'obbligo imposto dal DCPM 08.03.2021 non si commette reato: lo ha previsto il GIP di Reggio Emilia nella sentenza 54/2021. Il Giudice ha affermato che i DPCM sono fonti secondarie che non possono limitare la libertà personale; non commette, quindi, falso ideologico chi non dice la verità nell'autocertificazione. Nel caso in esame una coppia aveva compilato formale autocertificazione attestando falsamente, ai Carabinieri, di essere andati a fare degli esami clinici; dai controlli effettuati era emerso che non vi era stato alcun accesso all'ospedale. Il Gip di Reggio Emilia ha affermato che il provvedimento che limita e vieta lo spostamento delle persone tra i territori in esso indicati è illegittimo, perché sostanzia un obbligo di permanenza domiciliare, misura sanzionatoria o cautelare che restringe la libertà personale e che solo il giudice può irrogare per punire certi reati o per evitare che l'indagato ne commetta ulteriori. È stata, quindi, pronunciata sentenza di proscioglimento perché il fatto non costituisce reato.

n° 1777 - giovedì 18 marzo 2021
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tag COVID-19 | Pandemia | Autocertificazione | Reato



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