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Trasporto scolastico per alunni disabili rientra nel diritto all'istruzione: ergo, deve essere gratuito!

La Sezione I del Consiglio di Stato, con il parere n. 403 del 15 marzo 2021, adottato in sede di istruttoria di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, si è pronunciata in merito al servizio di trasporto scolastico di uno studente con disabilità. Il diritto al trasporto scolastico dall'abitazione all'istituto scolastico è un diritto soggettivo funzionale alla realizzazione di un diritto fondamentale del disabile all'istruzione e non rientra nell'alveo del diritto all'assistenza socio-sanitaria. Di conseguenza, non sussiste affatto un obbligo della famiglia di compartecipazione agli oneri economici. Pertanto, deve essere annullato il provvedimento dell'ente comunale con cui viene addossato alla famiglia della studentessa un improprio onere di contribuzione. Tale servizio di trasporto deve essere reso dall'amministrazione a titolo gratuito in conformità con l'art. 28, comma 1, l. n. 118/1971 ed il principio del divieto di discriminazione di cui agli articoli 21 della Carta dei diritti fondamentali UE e 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

n° 1790 - giovedì 8 aprile 2021
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tag Diritti fondamentali | Istruzione | Trasporti | Scuola



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