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50 sfumature di... consensi

La Cassazione penale, nella sentenza 11631/2021, ha affermato che, per escludere la violenza sessuale durante pratiche di "bondage", il consenso dei soggetti che partecipano alle stesse deve essere costante per l'intera durata dell'atto. Nel caso in esame una donna, drogata ed ubriaca, aveva accettato di partecipare a pratiche "sessuali estreme". Ella però, ad un certo punto, aveva richiesto l'interruzione degli atti a causa di un forte dolore. Il ricorrente era stato accusato di violenza sessuale, ma aveva impugnato la sentenza lamentando l'assenza dei presupposti della violenza sessuale, in quanto la donna aveva liberamente acconsentito alla pratica del "bondage"; le lesioni sul corpo della giovane, secondo l'uomo, erano da considerarsi come un effetto collaterale inevitabile della pratica consumata. La Corte di Cassazione ha confutato tale tesi, ricordando che la giurisprudenza ha sempre sostenuto che "le pratiche sessuali non convenzionali" non possono definirsi ex se illecite, a condizione che siano caratterizzate da un reciproco scambio di consensi informati, liberi e revocabili. La necessità della permanenza della volontà di partecipare a tali tipologie di sesso estremo è dimostrata anche dalla presenza di una parola di sicurezza (safeguard) che revoca il consenso. Nella sentenza in esame, la Suprema Corte ha stabilito che, visto che la vittima era drogata ed ubriaca e che aveva richiesto esplicitamente di interrompere le pratiche di bondage, si è configurato il reato di violenza sessuale.

n° 1805 - giovedì 29 aprile 2021
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tag Violenza sessuale | Reato | Consenso | Lesioni | Cassazione penale | Corte di Cassazione



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