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Autoriciclaggio e bitcoin, la Cassazione mette in guardia

Il denaro proveniente dalla commissione di truffe e utilizzato per l'acquisto di criptovalute tramite l'effettuazione di una serie di bonifici configura il delitto di autoriciclaggio. Nel caso di specie, l'autore del delitto aveva impiegato le somme accreditategli dalla vittima trasferendole, con disposizione "on line", su un conto intestato alla piattaforma di scambio di "bitcoin" per il successivo acquisto di tale valuta, in tal modo realizzando l'investimento di profitti illeciti in operazioni finanziarie a fini speculativi, adeguate a ostacolare la tracciabilità dell'origine delittuosa del denaro. Lo ha statuito la II Sezione Penale con la sentenza n. 27023.

n° 1920 - giovedì 21 luglio 2022
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tag Corte di Cassazione | Bitcoin | Truffa | Cassazione penale



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