È illegittimo il potere del questore di disporre il divieto dell'utilizzo di cellulare
Con sentenza n. 2/2023, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, co. 4, cod. antimafia per violazione dell'art. 15 Cost, nella parte in cui include i telefoni cellulari nella nozione di "apparato di comunicazione radiotrasmittente" e per i quali il questore può vietare, con l'avviso orale rafforzato, il possesso o l'utilizzo. Vietare l'uso od il possesso di un cellulare, incidendo sulla libertà di comunicazione in maniera significativa, è di competenza della sola autorità giudiziaria.
n° 1949 - giovedì 19 gennaio 2023
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