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Bidibi bodibi...TRUFFA

La seconda Sezione penale della Cassazione, con la sentenza n. 3489 del 2023, ha stabilito che il falso guaritore che promette di guarire con amuleti pozioni e magie facendosi pagare commette truffa vessatoria e non estorsione. Nel caso di specie un uomo ha impugnato la sentenza che lo condannava per estorsione dopo che aveva promesso di guarire alcune persone utilizzando alcuni "incantesimi". Secondo gli ermellini la questione era fondata, in quanto "sussiste la truffa vessatoria ove l'agente - come nel caso di specie - rappresenti il pericolo di un evento dannoso, di norma correlato all'azione di forze occulte e tali da poter essere individuate come non reali, la cui concretizzazione prescinde dalla sua volontà". Si configura invece "il delitto di estorsione tutte le volte in cui l'agente rappresenti il pericolo reale di un accadimento il cui verificarsi appare come da lui dipendente".

n° 1960 - giovedì 16 febbraio 2023
vai alla fonte Diritto 24
tag Cassazione penale | Truffa | Estorsione



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