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No albo? No party!

Non basta possedere le competenze o avere "stoffa" per esercitare una professione, per la quale è prevista l'iscrizione a un albo. La Suprema Corte di Cassazione, sesta sezione penale, con sentenza n. 8956/2023, si è pronunciata in tema di esercizio abusivo di una professione, stabilendo che integra tale delitto la condotta di chi, senza essere iscritto all'albo "eserciti, in maniera continuativa, organizzata e onerosa, l'attività di specifica competenza della professione". Nel caso di specie la Suprema Corte ha giudicato il caso di un giornalista che partecipa a conferenze stampa, effettuava interviste, curava servizi di cronaca per una testata televisiva e commentava confronti politici, senza essere iscritto all'albo di appartenenza.

n° 1968 - giovedì 9 marzo 2023
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tag Sentenza | Corte di Cassazione | Albo | Professione | Cassazione penale



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