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Ora di religione a scuola: in caso di disaccordo dei genitori prevale l'interesse del minore

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 6802/23, ha statuito che nelle ipotesi di crisi familiare e di contrasto tra i genitori sul percorso scolastico dei figli (e, nella specie, sull'iscrizione o meno all'ora di religione nella scuola pubblica frequentata dalla figlia minore), la scelta spetta al giudice e non ai genitori. Tale scelta va indirizzata non da personali convinzioni, ma esclusivamente dal criterio-guida dell'interesse del minore, con necessità di verificare quale sia l'impegno richiesto dall'iscrizione all'ora di religione e quali siano i bisogni del minore, in rapporto all'interesse di costui ad avere una continuità socio-ambientale nel campo scolastico, in cui si svolge, per la gran parte del tempo quotidiano, la sua sfera sociale ed educativa.

n° 1973 - giovedì 9 marzo 2023
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tag Figli | Minori | Separazione | Coniugi



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