Amministrazione di sostegno per il trattamento di fine vita
Il Tribunale di Firenze, con decreto 22.12.2010, premesso che il diritto di non curarsi rientra appieno nel diritto di autodeterminazione della persona al rispetto del percorso biologico naturale, (diritto tutelato dagli artt. 2, 13 e 32 Cost.), ha ammesso la nomina anticipata di un amministratore di sostegno allo scopo di consentire all'interessato di impartire tutte le disposizioni necessarie per il trattamento di fine vita, dando così voce al suo diritto a che la propria volontà venga espressa lucidamente e inequivocabilmente in previsione del momento in cui verserà nell'impossibilità di autodeterminarsi.
n° 201 - giovedì 20 gennaio 2011
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tag Amministratore di sostegno | Persone e famiglia | Diritti fondamentali | Trattamento di fine vita
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