Il giudice può preservare alcune relazioni affettive della famiglia d'origine nell'interesse del minore
L'attuale disciplina dell'adozione piena non impedisce al giudice di prevedere, nel preminente interesse del minore, che vengano mantenute talune relazioni socio-affettive con componenti della famiglia d'origine. È quanto si legge nella sentenza n. 183 depositata il 28 settembre 2023, con cui la Corte costituzionale ha chiarito che il riferimento relativo alla cessazione dei rapporti con i componenti della famiglia d'origine contenuto nell'articolo 27, terzo comma, della legge n. 184 del 1983, riguarda sempre i legami giuridico-formali di parentela; diversamente, per le relazioni di natura socio-affettiva non si può ritenere, in termini assoluti, che la loro cessazione realizzi in ogni caso l'interesse del minore. Non è, pertanto, precluso al giudice verificare in concreto che, risulti nel preminente interesse del minore mantenere «significative, positive e consolidate relazioni socio affettive con componenti della famiglia d'origine».
n° 2040 - giovedì 28 settembre 2023
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