I diritti di uso e abitazione, ex art. 540 co. 2, c.c. spettano anche al coniuge separato senza addebito
Con la sentenza n. 22566 del 26 luglio 2023, la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui i diritti di abitazione e uso, accordati al coniuge superstite dall'art. 540, comma 2, c.c. spettano anche al coniuge separato senza addebito, eccettuato il caso in cui, dopo la separazione, la casa sia stata lasciata da entrambi i coniugi o abbia comunque perduto ogni collegamento, anche solo parziale o potenziale, con l'originaria destinazione familiare.
n° 2054 - giovedì 2 novembre 2023
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