Frode fiscale, la Cassazione chiarisce
La Cassazione, con la sentenza n. 43778/2023, ha affermato che il reato di dichiarazione fraudolenta di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 74/2000 sussiste sia nell'ipotesi di "inesistenza oggettiva", relativa ad operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte, che nel caso di "inesistenza soggettiva", relativa ad operazioni effettuate a soggetti diversi da quelli effettivi, e nel caso di "sovrafatturazione qualitativa", relativa all'indicazione in fattura di costi superiori a quelli reali. Inoltre, non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza la sentenza con cui l'imputato, accusato del reato di dichiarazione fraudolenta mediante l'utilizzo di operazioni oggettivamente inesistenti, venga condannato per l'utilizzo di fatture relative ad operazioni solo parzialmente (oggettivamente) inesistenti in quanto l'articolo 2 del Dlgs n. 74/2000 non distingue tra inesistenza totale o parziale.
n° 2068 - giovedì 7 dicembre 2023
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