Diritto al risarcimento per l'avvocato che scompare dall'elenco telefonico
Ha diritto al risarcimento, sia per il danno patrimoniale da perdita di affari che per quello da lesione all'immagine, il professionista al quale il gestore telefonico cancella - anche se involontariamente - il numero dello studio dall'elenco telefonico. Questo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione che, con la sent n.1418/2011, ha confermato la condanna al pagamento di settantamila euro da parte di una nota compagnia telefonica a favore di un avvocato penalista. La Corte ha riconosciuto un nesso di causalità tra il disservizio e la riduzione di lavoro denunciata dal professionista.
n° 207 - giovedì 27 gennaio 2011
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