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Avvocati: pagate, pagate, pagate!

Anche se il D.Lgs. n. 382 del 1944, art. 14, denomina "contributo", la prestazione dovuta dagli iscritti nell'albo degli avvocati per le spese del funzionamento del Consiglio Nazionale Forense, tale denominazione è irrilevante al fine di determinare (od escludere) la natura tributaria della prestazione. Questa, infatti, ha le stesse caratteristiche e scopi della "tassa" (così denominata, secondo un linguaggio tipico del diritto tributario) prevista dall'art. 7 del medesimo decreto. Di conseguenza la competenza è del giudice tributario. Così statuisce la recentissima sentenza a Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione in data 26/01/2011, n. 1782.

n° 240 - giovedì 17 febbraio 2011
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tag Albo degli Avvocati | Consiglio Nazionale Forense (CNF) | Tassazione | Competenza | Diritto tributario | Corte di Cassazione | Imposta | Avvocato



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