È subordinato il lavoro del praticante in mancanza di certificato d'ammissione al praticantato
La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 4271/2011 ha affermato - così confermando la decisione della Corte d'Appello - che, con riguardo al lavoro svolto da un praticante presso uno studio professionale, la mancanza del certificato di ammissione alla pratica, unitamente ad altri elementi sintomatici desumibili dall'istruttoria testimoniale, è idoneo ad escludere la sussistenza del praticantato ed a qualificare il rapporto quale lavoro subordinato.
n° 243 - giovedì 24 febbraio 2011
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