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È nulla l'attività compiuta dal g.d.p. dopo la scadenza del mandato e prima della conferma

Con sentenza 4410/2011, la Corte di Cassazione ha affermato che se il giudice di pace continua ad esercitare la funzione giurisdizionale dopo la scadenza del proprio mandato, procedendo alla trattazione ed istruzione della causa, deve ritenersi che l'attività sia stata posta in essere in carenza di potestas judicandi, tale da determinare la nullità assoluta del procedimento e la conseguente invalidità della relativa sentenza e ciò anche se prima dell'adozione della decisione gli sia stato conferito un nuovo mandato.

n° 276 - giovedì 24 marzo 2011
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tag Giudice | Mandato scaduto | Attività giurisdizionale | Nullità | Giudice di pace | Corte di Cassazione



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