Buona fede e correttezza in caso di licenziamento per riorganizzazione aziendale
In caso di licenziamento per ragioni inerenti l'attività produttiva e l'organizzazione del lavoro (art. 3 L. 604/66), se il giustificato motivo oggettivo consiste nella generica esigenza di riduzione del personale, il datore di lavoro deve pur sempre improntare l'individuazione del soggetto (o dei soggetti) da licenziare ai princìpi di correttezza e buona fede. Tali princìpi, infatti, devono caratterizzare la condotta negoziale delle parti anche nel momento della cessazione del rapporto obbligatorio. Questo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione (sent. 7046/11), che ha accolto il ricorso di una dipendente licenziata dal datore di lavoro che aveva soppresso alcuni posti di lavoro, per ridurre i costi, al fine di procedere ad una ristrutturazione aziendale.
n° 286 - giovedì 31 marzo 2011
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tag Licenziamento | Lavoratore | Datore di lavoro | Corte di Cassazione | Buona fede | Correttezza | Giustificato motivo oggettivo | Diritto civile
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