È nulla la multa rilevata dall'autovelox senza agente
La Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n.7785 del 2011, ha chiarito che è sanzionata da nullità la multa per eccesso di velocità, rilevata con autovelox, in mancanza di un agente accertatore al momento della rilevazione della velocità. In particolare, nel caso di specie, l'Amministrazione comunale aveva affidato la gestione degli apparecchi ad una ditta privata, affermando in maniera generica che la supervisione veniva effettuata da agenti della Polizia municipale, rimanendo indimostrata l'effettuazione della rilevazione ad opera di un pubblico ufficiale, unico in grado di garantire certezza e legalità al cittadino.
n° 301 - giovedì 7 aprile 2011
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