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Il giudice non è vincolato al patto di quota lite tra cliente e professionista

La Cassazione, con ordinanza n. 7293 del 30 marzo 2011, ha stabilito che se è vero che il D.L. 223/2006 ha abrogato le norme che prevedevano l'obbligatorietà delle tariffe fisse o minime e il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, è altresì vero che l'eliminazione dei suddetti minimi tariffari opera solo nei rapporti tra cliente e professionista, mentre l'esistenza della tariffa mantiene la propria efficacia allorquando il giudice debba procedere alla regolamentazione delle spese del giudizio in caso in ossequio al principio della soccombenza.

n° 304 - giovedì 14 aprile 2011
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tag Spese giudiziali civili | Minimi tariffari | Corte di Cassazione | Avvocato | Patto quota lite



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