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Genitori separati: il provvedimento sulle spese ordinarie è titolo esecutivo

La Corte di Cassazione (sent. 11316/2011) ha stabilito che il provvedimento - provvisorio o definitivo - con cui, in sede di separazione (consensuale o giudiziale), si stabilisce che il coniuge non affidatario paghi, sia pure pro quota, le spese mediche e scolastiche ordinarie relative ai figli, è da considerare titolo esecutivo. Per tale motivo, nell'ipotesi di non spontanea ottemperanza da parte dell'obbligato ed al fine di legittimare l'esecuzione forzata, non occorre un ulteriore provvedimento giurisdizionale, qualora "il genitore creditore possa allegare ed opportunamente documentare l'effettiva sopravvenienza degli esborsi contemplati dal titolo e la relativa entità". Resta impregiudicato, in ogni caso, "il diritto dell'altro genitore di contestare - in sede di opposizione all'esecuzione, dopo l'intimazione del precetto o l'inizio dell'espropriazione - la sussistenza del diritto di credito per la non riconducibilità degli esborsi a spese necessarie o per violazione delle modalità di individuazione dei bisogni del minore".

n° 342 - giovedì 26 maggio 2011
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tag Sentenza | Titolo esecutivo | Opposizione all'esecuzione | Diritto di credito



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