Quid juris per la cancellazione del volo?
La Corte di Giustizia UE, con la sentenza del 22 maggio 2011, causa C-294/2010, si è espressa in merito alla responsabilità del vettore aereo in caso di cancellazione del volo. Una volta attuate tutte le cautele per ovviare a circostanze eccezionali e pianificate tutte le risorse disponibili per garantire in ogni caso un volo, il vettore aereo sarà esonerato dall'obbligo di compensazione pecuniaria ai passeggeri se il volo è stato cancellato per motivi eccezionali assolutamente non prevedibili.
n° 345 - giovedì 26 maggio 2011
vai alla fonte Filodiritto
tag Consumatori | Risarcimento del danno | Trasporto aereo | Corte di Giustizia | Diritto UE | Diritto internazionale privato
XHTML 1.0 | CSS 2.1 | Conforme alle linee guida per l'accessibilità ai contenuti del Web - livello tripla A
© 2004/24 Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli | Crediti