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Quid juris per la cancellazione del volo?

La Corte di Giustizia UE, con la sentenza del 22 maggio 2011, causa C-294/2010, si è espressa in merito alla responsabilità del vettore aereo in caso di cancellazione del volo. Una volta attuate tutte le cautele per ovviare a circostanze eccezionali e pianificate tutte le risorse disponibili per garantire in ogni caso un volo, il vettore aereo sarà esonerato dall'obbligo di compensazione pecuniaria ai passeggeri se il volo è stato cancellato per motivi eccezionali assolutamente non prevedibili.

n° 345 - giovedì 26 maggio 2011
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tag Consumatori | Risarcimento del danno | Trasporto aereo | Corte di Giustizia | Diritto UE | Diritto internazionale privato



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