Nuovi limiti temporali alle sospensive nel processo tributario
Con l'art. 38, co. 9, D.L. 31.5.2010, n. 78, il Legislatore, per accelerare la riscossione dei tributi, ha modificato in peggio l'art. 47 D.Lgs. n. 546/1992, prevedendo che: 1) - il ricorrente, se dall'atto impugnato può derivargli un danno grave ed irreparabile, può chiedere alla Commissione Provinciale la sospensione per non più di 150 giorni dell'esecuzione dell'atto stesso; 2) - gli effetti della sospensione cessano dalla pubblicazione della sentenza di 1° grado e, in ogni caso, decorsi 150 giorni (comma 7). Le modifiche, applicabili ai processi in corso, sono state apportate anche all'art. 24 del D.Lgs. n. 26.02.1999 n. 46 in tema di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali.
n° 37 - giovedì 10 giugno 2010
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