Foro competente, consumatore più... speciale dell'avvocato?
Consumatore batte avvocato. Tra i due fori speciali, quello previsto in favore del consumatore e quello previsto dal c.p.c. in favore dell'avvocato nell'ipotesi di decreto ingiuntivo per credito professionale, a prevalere è il primo. Lo chiarisce, con l'ordinanza n. 12685, la Corte di Cassazione. A prevalere quindi è l'art. 33 dal Codice del Consumo che considera vessatoria la clausola che stabilisce quale foro competente una località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore. Nell'ipotesi in cui il cliente non sia consumatore ma professionista, o comunque sia una persona giuridica, a prevalere sarà il foro speciale degli avvocati.
n° 371 - giovedì 16 giugno 2011
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tag Avvocato | Clausola vessatoria | Codice del consumo | Consumatori | Decreto ingiuntivo | Foro speciale
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