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Sì al danno da perdita di chance anche se disoccupato

La Suprema Corte di Cassazione - in accoglimento del ricorso presentato da una studentessa che aveva subito diverse lesioni dopo essere stata investita mentre attraversava sulle strisce pedonali - ha stabilito che al danneggiato deve essere risarcito il danno da perdita di chance anche se egli, al momento in cui si è verificato il danno, è privo di impiego. La Suprema Corte ha, infatti, ribadito che il danno alla persona deve essere risarcito in maniera integrale.

n° 382 - giovedì 30 giugno 2011
vai alla fonte Guida al diritto - Il Sole 24 Ore
tag Risarcimento del danno | Danno | Danno patrimoniale | Danno da perdita di chance | Responsabilità | Responsabilità civile | Corte di Cassazione



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