Corte di Giustizia: se l'aereo rientra alla base... il volo è cancellato!!!
La Corte di Giustizia, nella sentenza del 13 ottobre 2011 (C-83/10), ha chiarito la nozione di cancellazione di volo, dichiarando che "deve essere interpretata nel senso che essa non si riferisce esclusivamente all'ipotesi in cui l'aereo in questione non sia affatto partito, bensì comprende anche il caso in cui tale aereo è partito, ma, per una qualsivoglia ragione, è stato poi costretto a rientrare all'aeroporto di partenza, e i passeggeri di detto aereo sono stati trasferiti su altri voli". In tali casi, i passeggeri possono chiedere, a determinate condizioni, una compensazione pecuniaria per il danno morale aggiuntiva rispetto a quella concessa per il danno materiale. In terzo luogo, la Corte aggiunge che quando un vettore viene meno agli obblighi di sostegno e di assunzione a proprio carico delle spese, i passeggeri possono legittimamente far valere un diritto al risarcimento.
n° 459 - giovedì 20 ottobre 2011
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tag Corte di Giustizia | Trasporto aereo | Cancellazione volo | Risarcimento del danno | Danno | Danno morale | Danno non patrimoniale | Diritto UE | Diritto internazionale privato | Diritto internazionale | Diritto al risarcimento
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