Spam: spazzatura non molesta!
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 36779/2011, ha stabilito che la pratica dello spamming via e-mail non configura il reato di molestia. La Suprema Corte, infatti, ha precisato che il destinatario è "libero" di fronte ad una mail (così come per la posta cartacea) di aprirla o cestinarla. Su questo principio si baserebbe la sostanziale differenza dalle molestie telefoniche: una telefonata infatti "impone" suoni e voci al destinatario che per sottrarsi agli stessi può solo disattivare l'utilizzo dell'apparecchio telefonico.
n° 460 - giovedì 20 ottobre 2011
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